Sez. 1, Sentenza n. 7158 del 06/07/1990 (Rv. 468180 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'accertamento positivo o negativo della necessità di acquisire al processo un documento in possesso di una delle parti o di un terzo, ai sensi dell'art. 210 DOC. Proc. civ., costituisce un apprezzamento di merito non sindacabile in Sede di legittimità solo se adeguatamente o logicamente motivato. (V 5322/89, mass n 464453; (V 1123/87, mass n 450680; (V 3833/85, mass n 441454; (V 1832/80, mass n 405448; (V 1968/74, mass n 370203; (V 2334/72, mass n 359708; (V 1065/72, mass n 357450; (Conf 598/71, mass n 350313; (Conf 3401/68, mass n 336466).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)