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Sez. 3, Sentenza n. 7154 del 03/12/1986 (Rv. 449231 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI E MOBILI - RILEVANZA DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI MOBILI - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TIPO CONTRATTUALE DI APPARTENENZA - LIMITI CONSEGUENZE - REGIME VINCOLISTICO - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI MOBILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449231-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILI E MOBILI - RILEVANZA DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI MOBILI - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TIPO CONTRATTUALE DI APPARTENENZA - LIMITI CONSEGUENZE - REGIME VINCOLISTICO - DISCIPLINA DEL CANONE PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI MOBILI - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di contratto misto di locazione di immobili e di locazione di mobili, in cui la fusione delle cause non esclude la Rilevanza degli elementi del contratto di locazione di mobili, a questi si applicano le norme proprie del tipo contrattuale cui appartengono, in quanto non incompatibili con quelle del contratto di locazione di immobili. Consegue che la locazione dei mobili resta sottratta - nel regime vincolistico - alla disciplina del canone quale prevista per la locazione di immobili (nella specie: decreto-legge 23 dicembre 1964 n. 1356 e legge 26 novembre 1969 n. 833). (V 5464/83, mass n 430395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Decreto Legge 23/12/1964 num. 1356 art. 5, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)