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Sez. 1, Ordinanza n. 9451 del 11/04/2025 (Rv. 674463-01)

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria - Azione per il recupero - Domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare - Art. 101, comma 1 e 4, l.fall. - Disapplicazione - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674463-01

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

In tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione ha ad oggetto un credito che trae origine da una decisione della Commissione europea che ha dichiarato la natura di aiuti di Stato delle somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza, il giudice fallimentare è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo, così da garantire il raggiungimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.

Legge Falliment. art. 101 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)