diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 15006 del 29/05/2024 (Rv. 671423-01)

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuti di Stato incompatibili con la disciplina comunitaria - Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Disapplicazione da parte del giudice nazionale - Fondamento - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671423-01

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 15, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 289, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)