Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 05/02/2008 (Rv. 601952 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Azione di regresso proposta da un fideiussore nei confronti di altro fideiussore - Azione di garanzia proposta dal secondo fideiussore contro il debitore principale - Rapporti - Litisconsorzio necessario e processuale - Insussistenza - Cause scindibili - Configurabilità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell'altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1953 cod. civ., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)