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Sez. 3, Sentenza n. 18650 del 12/09/2011 (Rv. 619880 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore o fideiussione di regresso) - Nozione - Differenze dalla fideiussione del fideiussore (art. 1940 cod. civ.) - Caratteri della fideiussione alla fideiussione - Autonomia dei due contratti di fideiussione - Conseguenze - Azione proposta dal primo fideiussore contro il secondo fideiussore - Litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione - Insussistenza - Diritto al rimborso in favore del primo fideiussore, quale creditore garantito dalla seconda fideiussione - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento dell'avvenuto pagamento in forza della prima fideiussione.
Stato
decisa il 2011-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619880-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) va distinta dalla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all'art. 1940 cod.civ., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è un terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore. Ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1948, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)