Sez. L, Sentenza n. 7170 del 10/05/2003 (Rv. 562860 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Cassa integrazione guadagni - Mobilità - Contributi - Obbligo di versamento - Computo del numero dei dipendenti ex artt. 1 e 12, legge n. 223 del 1991 - Lavoratori a tempo parziale - Configurabilità - Applicabilità per analogia dei criteri ex legge n. 300 del 1970 - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In materia di contribuzione per c.i.g e mobilità, l'art. 1, legge n. 223 del 1991, nella parte in cui stabilisce che la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 e che in detto numero sono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, reca una norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 12, legge cit., ai dipendenti delle imprese artigiane aventi siffatti requisiti occupazionali, che deve essere interpretata secondo il significato reso palese dalla sua lettera, la quale, permettendo di individuarne in modo chiaro ed univoco il relativo significato e la connessa portata precettiva, preclude il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", e consente di ritenere che, ai fini del calcolo del limite dimensionale, vadano computati anche i lavoratori a tempo parziale, in quanto questi ultimi rientrano tra i destinatari della disciplina dell'integrazione salariale, non risultando applicabile, per analogia, il criterio di computo numerico stabilito a diversi fini dagli artt. 18 e 35, legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)