Sez. L, Sentenza n. 12592 del 12/11/1999 (Rv. 531087 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991 - Art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Interpretazione - Requisito dimensionale dell'impresa - Determinazione - Riferimento al momento di cessazione dell'attività e dei licenziamenti - Esclusione - Riferimento all'ultimo semestre antecedente - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamenti collettivi l'art. 24, comma primo, della legge n. 223 del 1991 che al fine dell'applicabilità della relativa disciplina richiede che le imprese "occupino più di quindici dipendenti" deve essere interpretato - in armonia con i criteri ermeneutici affermatisi in materia di licenziamenti individuali con riferimento agli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 - nel senso che il predetto requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre in analogia con quanto espressamente stabilito dall'art. 1 della stessa legge n. 223 del 1991 ai fini dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Infatti, la suddetta interpretazione, sistematicamente coordinata nell'ambito della legge considerata, è l'unica che consente di evitare applicazioni artificiose ed elusive delle disposizioni in argomento.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)