Sez. L, Sentenza n. 10829 del 17/12/1994 (Rv. 489256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Stipulazione di un contratto a tempo indeterminato - Presunzione ex art. 1 legge n. 230 del 1962 - Limiti - Clausola "contra legem" - Sostituzione "ope legis" dell'art. 1 cit. alla clausola "contra legem" - Intento fraudolento - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La norma di cui all'art.1, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, la quale stabilisce che, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, ha carattere imperativo e si sostituisce "ope legis" alla clausola "contra legem", ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. indipendentemente dalla sussistenza di un intento fraudolento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1992 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)