Sez. L, Sentenza n. 595 del 30/01/1990 (Rv. 465052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DI UN TERMINE IN CONTRATTI SUCCEDUTISI FRA LE STESSE PARTI - EFFETTI - ACCERTAMENTO DI UN INTENTO FRAUDOLENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DI UN TERMINE IN CONTRATTI SUCCEDUTISI FRA LE STESSE PARTI - EFFETTI - ACCERTAMENTO DI UN INTENTO FRAUDOLENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'illegittimità dell'apposizione di un termine di durata ad un contratto di lavoro subordinato importa di per sè la conversione di esso in contratto a tempo indeterminato e, quando più contratti di tale natura si siano succeduti fra le stesse parti, l'unificazione di essi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza alcuna necessità di accertare un intento fraudolento, trattandosi di clausola contra legem che, come tale, è sostituita ope legis, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., dalla norma imperativa dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato quando il termine di durata sia stato apposto fuori delle eccezioni tassativamente previste. (V 8663/87, mass n 456122; (V 4359/86, mass n 447122; (V 1600/82, mass n 419418).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)