Sez. 5, Sentenza n. 44884 del 18/10/2007 Ud. (dep. 03/12/2007) Rv. 237977 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE | Conoscenza, da parte dell'agente, dell'intervenuta dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE
Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)