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Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 02/03/2010 (Rv. 611750 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio del diritto di prelazione da parte di una cooperativa agricola - Condizioni - Efficiente conduzione associata dei fondi - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611750-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, può essere esercitato - ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - anche da una cooperativa agricola; in tal caso è necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato art. 8 e, dall'altro, che la cooperativa realizzi un'efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacché è proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l'esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)