Sez. 3, Sentenza n. 16773 del 21/07/2006 (Rv. 591475 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Estensione ai braccianti agricoli - Condizione - Associazione degli stessi in cooperative agricole - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai braccianti agricoli è riconoscibile il diritto all'esercizio della prelazione agraria, in relazione al disposto di cui all'art. 16, commi primo e quinto, della legge n. 817 del 1971, solo se associati in cooperative agricole, poiché, in tal caso, la cooperativa agricola va assimilata al coltivatore diretto, anche se i suoi soci sono braccianti, in quanto soggetto titolare del diritto, quale imprenditore agricolo, è la stessa cooperativa, che, per la sua particolare struttura, utilizza nella coltivazione del fondo il lavoro dei propri soci.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 16 com. 1, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 16 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)