Sez. 1 - , Ordinanza n. 8241 del 14/03/2022 (Rv. 664361 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE
In tema di pensione di reversibilità, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016, che non può applicarsi retroattivamente, la mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un'altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell'impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)