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Sez. L - , Sentenza n. 24694 del 14/09/2021 (Rv. 662266 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662266-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile anche tra persone dello stesso sesso, disciplinando altresì le convivenze di fatto -, a favore di superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta, avuto riguardo al principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)