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Sez. 3, Sentenza n. 8656 del 03/10/1996 (Rv. 499894 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Fondamento - Azione di risarcimento - Esercizio alternativo o cumulativo - Scelta - Potere dispositivo della parte - Scelta da parte del giudice - Extrapetizione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499894-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE

In tema di trasporto di persone, l'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e quella da responsabilità extracontrattuale, fondata la prima sull'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto e la seconda sulla violazione del principio generale del "neminem laedere", sono del tutto distinte, essendo diversi i diritti in relazione ai quali sono accordate e richiedendo indagini su elementi di fatto differenti. La scelta fra le due azioni ed anche il loro esercizio cumulativo nel processo rientra nel potere dispositivo della parte. Ne deriva che ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione del'art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi alla parte nella scelta che questa avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda per un titolo diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)