Sez. L, Sentenza n. 2350 del 13/05/1978 (Rv. 391746 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ONERE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - NOZIONE - SUSSISTENZA DI ENTRAMBI I REQUISITI - NECESSITA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ONERE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - NOZIONE - SUSSISTENZA DI ENTRAMBI I REQUISITI - NECESSITA - FATTISPECIE.*
L'art 152 disp att cod proc civ, nell'assoggettare al pagamento delle spese, nelle controversie previdenziali, il lavoratore che abbia avanzato una pretesa manifestamente infondata e temeraria, richiede la sussistenza di entrambi i requisiti, e conseguentemente postula che risulti rilevabile a prima vista l'insussistenza oggettiva dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione previdenziale e nel contempo la certezza che l'assicurato ha agito in giudizio nella coscienza dell'evidente infondatezza della pretesa. (nella specie, e stato ritenuto insufficiente, a condannare il lavoratore al pagamento delle spese processuali, il fatto che il medesimo avesse, nell'atto d'appello, mosso rilievi alla consulenza tecnica su cui si era fondata la sentenza di primo grado, al mero evidente scopo di sollecitare l'ammissione di una nuova consulenza tecnica).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)