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Sez. 1, Sentenza n. 5214 del 30/11/1993 Cc. (dep. 03/02/1994) Rv. 196234 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative - Concessione - Elementi di valutazione - Fatti per i quali pende procedimento penale - Valutabilità - Necessità di attendere la definizione di tale procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196234-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati i fatti storicamente accertati che possono risultare tali da dimostrare che non sussistano le condizioni per fruire di una misura alternativa, e ciò a prescindere dal giudizio di colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stesi penda procedimento penale, e senza quindi che sia necessario attendere la definizione di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)