Sez. 1, Sentenza n. 51463 del 24/05/2017 Cc. (dep. 10/11/2017) Rv. 271595 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti - Partecipazione all'opera di rieducazione - Infrazioni disciplinari dichiarate estinte - Valutabilità al fine del rigetto dell'istanza per l'ottenimento del beneficio - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)