diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 15/06/1968 (Rv. 333943 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA E DI MERITO - ESECUTIVITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1968-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333943-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA E DI MERITO - ESECUTIVITA - PRESUPPOSTI.*

A norma del coordinato disposto degli articoli 80 e 82 del decreto del Presidente della regione siciliana n.6 del 29 ottobre 1955 nel territorio della regione siciliana le deliberazioni comunali soggette a controllo di legittimita e di merito divengono esecutive, qualora, nel termine perentorio di venti giorni dal loro ricevimento, la comunicazione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita o non abbia fatto richiesta di riesame per motivi di merito.*

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1955 num. 6 art. 80, Legge 29/10/1955 num. 6 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)