Sez. 1, Sentenza n. 2473 del 08/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179960 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NOTIZIA DI FATTO - REATO SUCCESSIVO ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DI NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NOTIZIA DI FATTO - REATO SUCCESSIVO ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DI NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*
L'illegittimità della nuova decorrenza della custodia cautelare per effetto dell'emissione di un secondo mandato di cattura, a seguito di notizia di fatto - reato successivo alla cattura si verifica soltanto qualora sia provata la colpevole inerzia del giudice nella verifica della sussistenza e della consistenza degli indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di reato contestati con il secondo provvedimento restrittivo. (Conf mass n 158041).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)