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Sez. 6, Sentenza n. 70 del 17/01/1983 Cc. (dep. 23/03/1983) Rv. 158041 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA DECORRENZA - REATO CONTINUATO - NOTIZIA DI FATTO REATO SUCCESSIVA ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158041-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA DECORRENZA - REATO CONTINUATO - NOTIZIA DI FATTO REATO SUCCESSIVA ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*

Ai fini del computo dei termini della custodia preventiva nel reato continuato se la carcerazione non inizia contestualmente per tutti i reati bisogna aver riguardo alla data in cui per ciascuno di essi la detenzione ha avuto inizio con la esecuzione o la notifica dell'ordine o mandato di cattura, a meno che non si ponga problema di loro tempestiva emissione. Al riguardo conviene tener presente che se è pur vero che il magistrato inquirente che abbia notizia di altri reati commessi da chi è già in stato di custodia preventiva deve decidere sollecitamente sulla eventuale emissione di nuovo mandato di cattura, tuttavia per la emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale non è sufficiente la semplice notitia criminis, giacché è dovere del giudice accertare che esistono sufficienti indizi di reità, e a tale scopo deve avere il tempo necessario a controllare ed elaborare quei dati iniziali anche ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Può pertanto affermarsi l'illegittimità della protrazione della custodia preventiva per effetto di nuovo mandato per fatti nuovi solo qualora sia provata la colpevole inerzia del magistrato inquirente nella verifica degli indizi relativi ai nuovi fatti contestati. (V mass n 146269, sulla seconda parte; (V mass n 146272, sulla seconda parte; (V mass n 143485, sulla seconda parte; (Conf mass n 143485, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)