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Sez. 1, Sentenza n. 1706 del 24/03/1981 (Rv. 412380 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI ENUNCIATI E QUESTIONI DECISE - CARATTERE VINCOLANTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412380-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI ENUNCIATI E QUESTIONI DECISE - CARATTERE VINCOLANTE - ESTENSIONE.*

Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato i criteri che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e cio perche la sentenza, che dispone il rinvio, vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito. E tale efficacia preclusiva non riguarda soltanto le questioni che sono state precedentemente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in Sede di legittimita o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale necessario presupposto della pronunzia di annullamento. (Conf 3093/78, mass n 392554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)