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Sez. 2, Sentenza n. 3093 del 22/06/1978 (Rv. 392554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI E QUESTIONI ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE VINCOLANTI PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI E QUESTIONI ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE VINCOLANTI PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE.*

Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato i criteri che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e cio perche la sentenza, che dispone il rinvio, vincola il giudice di rinvio, non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito. E tale efficacia preclusiva non riguarda soltanto le questioni che sono state precedentemente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in Sede di legittimita o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale necessario presupposto della pronuncia di annullamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)