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Sez. 5, Ordinanza n. 385 del 10/01/2013 (Rv. 624704 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Trasmissione della dichiarazione in via telematica - Esistenza giuridica della dichiarazione - Individuazione temporale - Momento dell'invio da parte del contribuente - Configurabilità - Possibilità, per il contribuente, di addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624704-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dall'art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano, diversamente dal sistema cartaceo (per il quale vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all'Ufficio), un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso di errore da lui compiuto nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali), attesa la irrilevanza di quest'ultima, poichè non costituente copia della dichiarazione presentata all'Ufficio, in quanto l'elaborazione telematica attribuisce certezza (superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati) della conformità del "file" (contenente la dichiarazione) giunto all'amministrazione a quello inviato dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)