Sez. 5 - , Ordinanza n. 9442 del 04/04/2019 (Rv. 653647 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Dichiarazione di concordato - Sottoscrizione - Applicabilità della disciplina in tema di dichiarazione dei redditi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
La dichiarazione di adesione al concordato preventivo ex art. 33, comma 15, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non essendo assimilabile alla dichiarazione fiscale, non soggiace al correlato regime di validità in caso di mancata sottoscrizione del contribuente, con la conseguenza che essa si perfeziona mediante il solo invio telematico del modulo di adesione al condono da parte dell'intermediario. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la possibilità per il contribuente di fornire la prova della difformità tra quanto dichiarato e quanto inviato, in difetto dell'originale cartaceo di adesione al condono).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)