Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172102 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - INFORMAZIONI DI POLIZIA - CONFERMA DA ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - INFORMAZIONI DI POLIZIA - CONFERMA DA ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di applicazione di misure di prevenzione, il giudice può fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosità sociale del soggetto anche esclusivamente sulle informazioni fornite dalla polizia, della cui veridicità non è necessario trarre "aliunde" la conferma, purché queste non siano in antitesi con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. (Conf mass n 170413).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)