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Sez. 3, Sentenza n. 5903 del 04/10/1986 (Rv. 448290 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE IN APPELLO DI NUOVI MEZZI DI PROVA - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448290-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE IN APPELLO DI NUOVI MEZZI DI PROVA - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel nuovo rito del lavoro, seppure i documenti, in quanto prove costituite, cui non si applica il divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., possono essere prodotti nel giudizio d'appello; è tuttavia necessario, onde non incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e di quello della difesa, che la documentazione, se prodotta dall'appellato, sia depositata con la memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, come prescritto dall'art. 436 cod. proc. civ., che richiama il precedente art. 416, terzo comma. (Conf 0463/85, mass n 438670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)