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Sez. L, Sentenza n. 463 del 28/01/1985 (Rv. 438670 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE IN APPELLO DI NUOVI MEZZI DI PROVA - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438670-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE IN APPELLO DI NUOVI MEZZI DI PROVA - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova, stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., non riguarda e, quindi, non esclude, la produzione di documenti, che sono prove precostituite, sempre che la documentazione, ove prodotta dall'appellato, sia depositata con la memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione come prescritto dall'art. 436 cod. proc. civ., salvo restando il potere discrezionale del giudice di secondo grado della concessione di un ulteriore termine per l'esame della controparte. (V 4796/82, mass n 422786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)