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Sez. L, Sentenza n. 2447 del 13/04/1985 (Rv. 440290 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2070 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440290-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2070 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 2070 cod. civ., che detta i criteri di appartenenza alla categoria professionale ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile, non è utilizzabile quando si tratti di determinare la natura di una determinata attività imprenditoriale ai fini dell'individuazione del regime di Assicurazione obbligatoria, e del relativo Onere contributivo, ad essa applicabile in considerazione della particolarità dell'attività lavorativa e dell'ambiente in cui questa si svolge; ne consegue che, nel caso di un'impresa dedita sia alla costruzione che al successivo montaggio di manufatti in cemento, la natura edilizia della seconda attività - autonoma rispetto alla prima, sotto l'aspetto tecnico, temporale e geografico nonché sotto il profilo del rischio - comporta, in materia di Assicurazione obbligatoria, l'inquadramento dell'impresa, quanto alla detta attività di montaggio, secondo le norme della gestione edilizia, ancorché le organizzazioni sindacali in Sede aziendale abbiano costantemente ritenuto applicabile solo la disciplina collettiva dei lavoratori addetti alla costruzione dei manufatti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1970 num. 12, Legge 02/02/1970 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)