Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28498 del 15/12/2020 (Rv. 659999 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Comportamento delle parti - Rilevanza - Limiti - Comportamento della parte anteriore al processo durato eccessivamente - Influenza sulla ragionevole durata - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovendosi escludere la rilevanza, a tal fine, del comportamento anteriore a detto processo, ancorché allo stesso abbia dato causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva rigettato la domanda di equo indennizzo relativa ad una procedura fallimentare valorizzando la pregressa condotta del fallito che aveva dato causa all'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, nonché ad un'opposizione allo stato passivo - articolatasi in tre gradi di giudizio -, volta ad accertare la natura simulata di atti posti in essere in frode ai creditori in data prossima alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)