Sez. 1, Sentenza n. 10074 del 16/04/2008 (Rv. 603464 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Fallimento - Accertamento della violazione - Vendita di beni anteriore alla dichiarazione di fallimento - Durata dei giudizi per il recupero alla massa - Rilevanza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'indennizzo non può essere escluso in virtù della mera considerazione che la lunghezza della procedura è stata provocata dalla condotta del fallito, consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, e dal ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)