diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3905 del 07/07/1979 (Rv. 400366 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - DECRETO DI REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA EX ART 4 DELLA LEGGE N 1610 DEL 1962 - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DI VIZI RELATIVI ALLE CONDIZIONI PER L'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA SPECIALE E L'EMANAZIONE DEL DECRETO - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA DEDUZIONE IN APPELLO O IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400366-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - DECRETO DI REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA EX ART 4 DELLA LEGGE N 1610 DEL 1962 - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DI VIZI RELATIVI ALLE CONDIZIONI PER L'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA SPECIALE E L'EMANAZIONE DEL DECRETO - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA DEDUZIONE IN APPELLO O IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In Sede di opposizione avverso il decreto emesso a norma dell'art 4 della legge 14 novembre 1962 n 1610 (contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta rurale), con il quale il pretore ha riconosciuto all'istante la proprieta del fondo, non possono essere dedotti vizi attinenti alle condizioni per l'instaurazione della procedura speciale e la emanazione del provvedimento previsto dalla legge stessa, in quanto il giudizio di opposizione, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, e diretto all'accertamento del diritto di proprieta in contestazione fra le parti senza che rilevino i vizi della procedura per l'emanazione del decreto opposto. Tali vizi, quindi, non possono essere dedotti quali motivi di appello o di ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 1, Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 2, Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)