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Sez. 1, Ordinanza n. 322 del 06/02/1979 Cc. (dep. 24/03/1979) Rv. 141576 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI - GIUDIZIO PROGNOSTICO - DIFFERENZE - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI SINTOMATICI DEL REINSERIMENTO - REGOLARE CONDOTTA TENUTA DURANTE LA DETENZIONE - VALORE.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141576-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI - GIUDIZIO PROGNOSTICO - DIFFERENZE - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI SINTOMATICI DEL REINSERIMENTO - REGOLARE CONDOTTA TENUTA DURANTE LA DETENZIONE - VALORE.*

Il giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto, richiesto dalla legge per l'ammissione facoltativa al regime di semiliberta, non coincide con quello di contenuto piu vasto, richiesto per la riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata, che esige la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Detta prova deve essere tratta da fatti specifici, di idoneo valore sintomatico, e non puo, di regola, essere data dalla sola regolare condotta tenuta durante la detenzione, che costituisce soltanto l'adempimento di specifici doveri del detenuto.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)