Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 30/11/1982 Cc. (dep. 08/01/1983) Rv. 156857 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini della concessione del beneficio dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario è necessaria una valutazione globale della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, pervenendosi così ad un giudizio complessivo, positivo o negativo, sull'intero periodo che va dall'inizio della detenzione alla data del provvedimento. Ne deriva che è illegittima la decisione che attenda ad un'autonoma e differenziata delibazione dei vari semestri. (Conf mass n 140881; (Conf mass n 141169; (Conf mass n 141576; (Conf mass n 144999; (Conf mass n 145412; (Conf mass n 150030; (Conf mass n 150411; (Conf mass n 154918).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)