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Sez. 1, Ordinanza n. 1249 del 08/11/1966 Cc. (dep. 20/01/1967) Rv. 103232 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO CONTRO IL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103232-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO CONTRO IL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione, proposto ai sensi dell'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, contro il decreto emesso dalla Corte d' appello in materia di misure di prevenzione, deve considerarsi inammissibile quando l'interessato non abbia presentato i motivi d'impugnazione. (Conf 103216 e ivi citate, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)