Sez. 2, Sentenza n. 670 del 05/02/1982 (Rv. 418434 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO SULLA QUESTIONE DEL RAPPORTO TRA RITARDO IMPUTABILE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE E RITARDO IMPUTABILE AL PROMITTENTE VENDITORE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE FRA LE STESSE PARTI - PRECLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO SULLA QUESTIONE DEL RAPPORTO TRA RITARDO IMPUTABILE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE E RITARDO IMPUTABILE AL PROMITTENTE VENDITORE - RIESAME DELLA STESSA QUESTIONE IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE FRA LE STESSE PARTI - PRECLUSIONE.*
L'intangibilità del giudicato - nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell'Azione proposta ed accolta - comporta il divieto di riproposizione nello stesso o in altro giudizio (anche se in esso si svolga un'Azione diversa) di ogni questione dalla cui decisione è derivata l'attribuzione del bene della vita costituente l'essenza della cosa giudicata sostanziale e la cui soluzione in senso diverso avrebbe l'effetto di annullare o diminuire la portata del giudicato. Pertanto, il giudicato formatosi sulla questione del rapporto tra ritardo imputabile al promissario acquirente e ritardo da parte del promittente venditore - pur se formatosi in relazione all'Azione di risoluzione per inadempimento dei primi - preclude che la stessa questione possa essere riesaminata in relazione all'Azione di risoluzione per eccessiva onerosità proposta successivamente fra le stesse parti. (Conf 6567/80, mass n 410357, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)