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Sez. 1, Sentenza n. 2671 del 08/10/1974 (Rv. 371129 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371129-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Con le comparse conclusionali, che hanno la sola funzione di illustrare le conclusioni gia fissate avanti all'istruttore con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, non e consentito prospettare nuove domande ed eccezioni e nuove questioni che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, donde la insussistenza di un Obbligo del giudice di pronunciarsi su di esse, salvo che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio. (Conf 1875'72, mass 358918; 1651'72, mass n 358500; (Conf 768'72, mass n 356930).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)