Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 25/05/1972 (Rv. 358500 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La comparsa conclusionale ha unicamente la funzione di illustrare le domande e le eccezioni gia ritualmente proposte e non puo contenerne di nuove, che costituiscano un ampliamento del thema decidendum e sulle quali, pertanto, nessun Obbligo di pronuncia incombe al giudice, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Conf 1205'70 mass n 346836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)