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Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 25/05/1972 (Rv. 358500 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358500-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

La comparsa conclusionale ha unicamente la funzione di illustrare le domande e le eccezioni gia ritualmente proposte e non puo contenerne di nuove, che costituiscano un ampliamento del thema decidendum e sulle quali, pertanto, nessun Obbligo di pronuncia incombe al giudice, salvo che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Conf 1205'70 mass n 346836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)