Sez. U, Sentenza n. 3092 del 16/03/1993 (Rv. 481412 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Lavoratrice in stato di gravidanza - Aspettativa politica o sindacale non retribuita, anche da più di sessanta giorni, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria - Diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quale l'indennità di maternità - Sussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
La lavoratrice in stato di gravidanza, che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si trovi - anche da più di sessanta giorni - in aspettativa politica o sindacale non retribuita, ha diritto a norma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle prestazioni previdenziali comprendenti non solo quelle sanitarie, ma anche quelle economiche, quale l'indennità giornaliera di maternità.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)