Sez. 1, Sentenza n. 5069 del 09/03/2006 (Rv. 589516 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Sussistenza di una utilità per l'obbligato e, per la P.A., riconoscimento di essa - Natura di principi informatori della materia - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità - Deducibilità in cassazione della violazione di tali principi - Sussistenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
In tema di indennizzo per arricchimento senza giusta causa (art. 2041 cod. civ.), la violazione dei principi della sussistenza di una utilità per l'obbligato e, per la P.A., anche del riconoscimento di tale utilità, può essere denunciata con il ricorso per cassazione, come vizio di legittimità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità (in quanto relativa a causa di valore non eccedente i 1.032, 97 euro), non già ipotizzando la violazione dell'art. 97 Cost. (con cui detti principi non hanno alcun collegamento), bensì in quanto si tratta di principi informatori della materia (la cui violazione è censurabile per effetto della sentenza della Corte cost. n. 206 del 2004). Tuttavia, se, di regola, il riconoscimento, anche implicito, dell'utilità deve provenire dagli organi rappresentativi dell'ente pubblico, non può escludersi un'attenuazione di tale esigenza in considerazione, da una parte, della natura o del modesto contenuto economico del rapporto e, dall'altra, della eventualmente complessa organizzazione dell'ente, sì che possa ritenersi legittima un'iniziativa (di riconoscimento) lasciata ai soggetti che, per conto dell'ente, presiedono all'esecuzione dell'opera della cui utilità si tratta. (Nella fattispecie la S.C. ha dunque concluso che il giudice di pace, attribuendo decisivo rilievo all'accertata esplicita adesione a una piccola fornitura, da parte dei soggetti preposti alla fase esecutiva di lavori di forestazione, nell'interesse della Regione Calabria, aveva legittimamente adattato alla peculiarità della fattispecie il principio in tema di riconoscimento dell'utilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)