Sez. 2, Sentenza n. 21612 del 15/11/2004 (Rv. 578037 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di Pace - giudizio - Secondo equità - Osservanza dei principi informatori della materia - Necessità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Il giudizio di equità formativa o sostitutiva compiuto dal Giudice di Pace non è svincolato dall'applicazione dei principi informatori della materia, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206 del 2004, d'immediata applicazione ai giudizi in corso, compresi quelli che si trovino in fase di legittimità, dichiarato illegittima la interpretazione dell'art. 113 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)