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Sez. 2, Sentenza n. 53 del 10/01/1968 (Rv. 330866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - NECESSITA DELL'INTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - NECESSITA DELL'INTEGRAZIONE.*

La inscindibilita di cause nella fase di impugnazione sussiste non solo quando essa discenda da ragioni di diritto sostanziale (cd litisconsorzio necessario sostanziale), ma anche quando sia determinata da esigenze di carattere processuale (C.d. litisconsorzio necessario processuale) ricorre tale ultima ipotesi quando il giudice di primo grado, avendo ritenuto la causa comune ad un terzo, abbia ordinato l'intervento di questi ex art. 107 cod. proc. civ., cosicche nei confronti del soggetto chiamato in causa iussu iudicis dev'essere in ogni caso disposta, nella fase di gravame, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)