Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 23/07/1985 (Rv. 441788 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL LITISCONSORTE PRETERMESSO DI UN RIASSUNTO DEL RICORSO E NON DELLA COPIA INTEGRALE DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL LITISCONSORTE PRETERMESSO DI UN RIASSUNTO DEL RICORSO E NON DELLA COPIA INTEGRALE DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di Cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'Onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale Esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti. (V 622/73, mass n 362718; (V 53/68, mass n 330866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)