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Sez. 1, Sentenza n. 5911 del 20/06/1994 (Rv. 487121 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Sanzione pecuniaria amministrativa irrogata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro a carico del fallito - Opposizione - Competenza del giudice fallimentare.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487121-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere

Qualora, dopo la dichiarazione di fallimento, venga emessa a carico del fallito ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro, della legittimità dell'opposta ordinanza, costituendo questa un antecedente logico necessario della pronuncia sulla pretesa creditoria, al pari di ogni altra questione pregiudiziale all'accertamento del credito, deve decidere non il Pretore a norma della legge n. 689 del 1981 bensì il giudice fallimentare, competente per materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)