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Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 16/05/1977 (Rv. 385712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - ISCRIZIONE IN ALBO DI UN DISTRETTO DIVERSO - CONSEGUENZA - INESISTENZA DELL'ATTO DI CITAZIONE - ISCRIZIONE DEL MEDESIMO PROCURATORE ANCHE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - ISCRIZIONE IN ALBO DI UN DISTRETTO DIVERSO - CONSEGUENZA - INESISTENZA DELL'ATTO DI CITAZIONE - ISCRIZIONE DEL MEDESIMO PROCURATORE ANCHE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - IRRILEVANZA.*

Per il combinato disposto dell'art 82 codice di proc civile e dell'art 5 RDL 27 novembre 1933 n 1578 e giuridicamente inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria, l'atto di citazione (di primo grado o di appello) sottoscritto da un procuratore legale iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello in cui e compresa l'autorita giudiziaria davanti alla quale e proposta la domanda giudiziale, nulla rilevando, a tali effetti, che la predetta sottoscrizione sia stata apposta da procuratore che risulti iscritto anche nell'albo degli avvocati. (Conf 38/67, mass n 325653; (Conf 420/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)