Sez. 2, Sentenza n. 38 del 05/01/1967 (Rv. 325653 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - QUALITA DI PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA - DIVERSA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AVVOCATO E DEL PROCURATORE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - QUALITA DI PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA - DIVERSA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AVVOCATO E DEL PROCURATORE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
La diversita delle funzioni di avvocato e procuratore si riflette anche sul piano della rispettiva sfera di Competenza territoriale. Infatti secondo gli artt.4 e 5 R. d. l. 27-11-33 n.1578, convertito con modificazioni nella legge 22-1-34 n.36, mentre la professione di avvocato puo essere liberamente svolta in tutto il territorio dello stato, l'attivita di procuratore e circoscritta nell'ambito del distretto della Corte d' appello, nel quale trovasi il tribunale presso il cui ordine il professionista e iscritto. Il citato art.5 deve ritenersi complementare ed integrativo dell'art.82 comma terzo cod. proc. civ. e involge una vera e propria Competenza territoriale limitata, senza possibilita di deroga neppure nella ipotesi di difesa personale ai sensi dell'art.86 dello stesso codice. Il difetto di tale Competenza territoriale importa la invalidita assoluta della relativa attivita procuratoria. (nella specie sono stati ritenuti l'inammissibilita dell'atto di appello sottoscritto da procuratore extra territorium, difensore di se stesso, e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata). (Conf.320397 in questa rivista, 1662-64). *
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)