Sez. 3, Sentenza n. 1962 del 24/03/1980 (Rv. 405593 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CARATTERE ESCLUSIVO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DEL RISULTATO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CARATTERE ESCLUSIVO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DEL RISULTATO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
L'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dello appalto sorge, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1665 cod civ, soltanto con l'accettazione dell'opera, a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)