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Sez. 3, Sentenza n. 1962 del 24/03/1980 (Rv. 405593 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CARATTERE ESCLUSIVO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DEL RISULTATO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405593-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL COMMITTENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CARATTERE ESCLUSIVO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DEL RISULTATO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*

L'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dello appalto sorge, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1665 cod civ, soltanto con l'accettazione dell'opera, a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)