Sez. 1, Sentenza n. 13075 del 03/10/2000 (Rv. 540691 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA | Obbligazione del committente - "Dies a quo" - Giorno dell'accettazione dell'opera - Configurabilità - Messa a disposizione dell'opera da parte dell'appaltatore - Irrilevanza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA
Nei contratti di appalto, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, a mente dell'art. 1665, ultimo comma cod. civ., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all'esito del collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)