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Sez. L, Sentenza n. 374 del 17/01/1983 (Rv. 425186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - MANCATA CONTESTAZIONE DI DETTA INOSSERVANZA AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO - RINUNCIA DELLA PARTE NON RECEDENTE AL PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FUTURE CONTESTAZIONI SUL PUNTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - MANCATA CONTESTAZIONE DI DETTA INOSSERVANZA AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO - RINUNCIA DELLA PARTE NON RECEDENTE AL PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FUTURE CONTESTAZIONI SUL PUNTO - PRECLUSIONE.*

La mancata contestazione, al momento della comunicazione del recesso dell'inosservanza del termine di preavviso, ove sia interpretabile, nel contesto delle circostanze in cui si pone, come rinuncia della parte non recedente al preavviso stesso, preclude a quest'ultimo la possibilità di contestazioni future sul punto ed in particolare la deduzione di Invalidità del recesso coevo alla sua comunicazione, atteso che da un lato il preavviso ha la funzione di differire l'esecuzione della dichiarazione di recesso nell'interesse di detta parte, la quale può perciò legittimamente rinunziare a fruire di siffatta funzione e dei diritti ad essa correlati, e dall'altro lato una contestazione non svolta al momento suddetto sarebbe improduttiva degli effetti connessi al termine di preavviso e cioè inidonea ad obbligare l'altra parte a mantenere fede alla propria obbligazione fino al compimento del menzionato termine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)